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La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?

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The damnatio ad metalla issue is deeply linked to the spread of Christianity: in Sardinia evidence is patchy about time frame and location where martyrs Callisto (surely condemned eis métallon), Ponziano and Ippolito (both seemingly sent to exile) were kept. Recent research has shown that the condemned have served either in the mining areas of Sulcis or in the Gallura coast where granite was quarried. The analysis of the penal institution and the evolution of the meaning of the term metallum confirm that the expression ad metalla has the dual meaning of hard labour in mines and in quarries
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La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?
Stefania Dore
Cagliari
email: stefaniadore@tiscali.it
Riassunto: Il tema della damnatio ad metalla è intimamente legato alla veicolazione del cristianesimo: in Sardegna, le notizie relative
alle vicende dei martiri Callisto, di certo condannato eis métallon, Ponziano e Ippolito, presumibilmente esiliati, orono un quadro
frammentario delle condizioni, dei tempi e dei luoghi in cui quegli avvenimenti si vericarono. In base al dibattito culturale in corso
i damnati avrebbero scontato la pena o nelle aree minerarie del Sulcis oppure nella costa gallurese, dove si estraeva il granito. Analiz-
zando l’istituto penale in oggetto e, ripercorrendo l’evoluzione del signicato del termine metallum, risulterà plausibile accogliere la
possibilità di intendere la locuzione ad metalla nella duplice valenza di condanna ai lavori forzati nelle miniere o nelle cave.
Parole chiave: lavori forzati, cave, miniere, martiri, deportati ad metalla
Abstract: e damnatio ad metalla issue is deeply linked to the spread of Christianity: in Sardinia evidence is patchy about time frame
and location where martyrs Callisto (surely condemned eis métallon), Ponziano and Ippolito (both seemingly sent to exile) were kept.
Recent research has shown that the condemned have served either in the mining areas of Sulcis or in the Gallura coast where granite
was quarried. e analysis of the penal institution and the evolution of the meaning of the term metallum conrm that the expression
ad metalla has the dual meaning of hard labour in mines and in quarries
Keywords: hard labour, mines, stone quarries, martyrs, condemned ad metalla
Le prime presenze cristiane in Sardegna vengono tra-
dizionalmente messe in relazione con le vicende dei
condannati ai lavori forzati nelle miniere o alla de-
portazione; allo stato attuale degli studi le testimo-
nianze a riguardo appaiono ancora frammentarie ed
è dicile fare chiarezza relativamente alle condizioni,
ai tempi e ai luoghi in cui tali avvenimenti si veri-
carono (Turtas, 1999 pp. 31-32). La prima attesta-
zione certa si riferisce alle vicende, cronologicamente
ascrivibili alla ne del sec. II, che interessarono la vita
del diacono e futuro papa, Callisto, narrate nei Phi-
losophumena, opera contraddittoriamente attribuita a
Ippolito. Viene riferito dunque che Callisto, che ave-
va già aderito alla fede cristiana, venne condannato
eis métallon Sardonías per aver dilapidato il denaro
che gli era stato adato dal suo padrone Carpoforo
e da altri membri della comunità cristiana. Qualche
tempo dopo, Marcia, favorita dell’imperatore Com-
modo, chiese al pontece romano Vittore la lista dei
cristiani condannati per la loro fede ad metalla in
Sardegna al ne di ottenerne la liberazione. Sebbene
la lettera imperiale portata da Giacinto, presbitero di
Marcia, non contenesse il nome di Callisto, perchè
non era stato condannato per la sua fede, ma per la
frode commessa, in conseguenza delle suppliche e
dopo le ripetute assicurazioni del tutore di Marcia,
anch’egli ottenne la salvezza1.
Il luogo dove venne deportato Callisto viene so-
litamente fatto coincidere con il distretto minerario
imperiale, ubicato tra Neapolis e Sulci, corrispon-
dente forse al centro di Grugua –Bugerru ed alle mi-
niere circostanti tra Fluminimaggiore e Iglesias2; in
relazione a tale area, è stato individuato un ipotetico
percorso di traversata, nell’asse che dalla costa laziale
e in particolare da Porto o da Centum Cellae, con-
duceva i condannati all’attracco portuale di Sulci, e
indi ai metalla (Zucca, 2002b p. 121). Di recente è
stata avanzata l’ipotesi di un rapporto fra la vicenda
di Callisto e dei condannati ai metalli in genere con la
Gallura, prevedendo la possibilità di intendere la lo-
cuzione ad metalla nella duplice valenza di condanna
ai lavori forzati alternativamente nelle miniere o nelle
cave; a sostegno di questa ipotesi le testimonianze ar-
1 Riguardo alle vicende del diacono Callisto, si veda: Le-
clercq, 1924 p. 468; Leclercq, 1950 p. 888; Bellucci, 1858 pp.
141-146; Ferretto, 1962 pp. 680-689; Turtas, 1999 pp. 32-33;
Zucca, 2002b pp. 122-3; Spanu, 2005 pp. 455-6.
2 Bellucci, 1958 pp. 138-140; Zucca, 1991 pp. 815-7;
Turtas, 1999 p. 32; Zucca, 2002b p. 121.
ArcheoArte 2010, 1: 77-84
http://archeoarte.unica.it/
ISSN: 2039-4543
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Stefania Dore
cheologiche documentano per un periodo riferibile
a partire dal sec. II attività estrattive, collegate allo
sfruttamento delle cave del granito, nelle zone limi-
trofe ad Olbia, in particolare nell’area di Capo Testa,
a cui si ricollegano per la media età imperiale almeno
due insediamenti presumibilmente legati all’utilizza-
zione delle cave3.
Di poco posteriori alle vicende relative a Callisto,
sono quelle che interessarono il vescovo Ponziano e
il diacono Ippolito e che forse potrebbero riguardare
più direttamente la Gallura (Pinna, 2008 p. 64). Essi
intorno al 235 vennero condannati alla deportatio in
Sardinia, in un insula nociva, ossia malsana, dove
trovarono la morte, come documenta il Catalogus
Liberianus (C. L. pp. 4-5), ovvero secondo il
Liber Ponticalis (L. P. pp. 62-64) nell’insula
Bucina, dove Ponziano “venne nito a forza (mace-
ratus) di bastonate”4. In riferimento a questi due per-
sonaggi la presunta condanna ad metalla non è però
dichiarata in nessuna fonte, sembrerebbe dunque più
appropriato parlare di perdita della cittadinanza e
dei beni patrimoniali5. Alcuni studiosi ritengono che
Ponziano non subì la condanna ad metalla, in virtù
sopratutto del ruolo di rilievo che ricopriva all’inter-
no della gerarchia ecclesiastica (Masala, 2006 p. 312).
Riguardo all’identicazione del luogo ove i due
martiri vennero deportati, da un lato viene conget-
turato che l’espressione insula nociva sia da attribuir-
si alla Sardegna o a un isolotto nei pressi della costa
sarda; dall’altro, se si accoglie la lectio insula Bucina,
si dovrebbe stabilire con quale delle isole minori si-
tuate in prossimità della costa sarda vada identicata;
le ipotesi propendono per quelle ubicate nei pressi
della costa gallurese, in particolare La Maddalena e
Molara, dove peraltro sono tuttora visibili i ruderi
di un edicio absidato conosciuto come chiesa di
S. Ponziano, che una tradizione collega all’esilio del
pontece6. Ponziano e Ippolito morirono nel luogo
ove vennero deportati e sepolti; successivamente i
loro corpi vennero traslati ad opera di papa Fabiano e
seppelliti a Roma (L. P. p. 64). E’ presumibile
dunque che esistessero in loco piccoli gruppi di per-
sone che già nella prima metà del secolo III si erano
3 Pinna, 2008 pp. 63-64 con i riferimenti bibliograci ivi
indicati.
4 Riguardo alle vicende relative a Ippolito e Ponziano, Bel-
lucci, 1958 pp. 152-161; Amore, 1966 pp. 868-875; Gordini,
1968 pp. 1013-1015.
5 In particolare sulla questione: Meloni, 1975 pp. 352-55;
Turtas, 1999 p. 34; Zucca, 2002b pp. 123-5; Pinna, 2008 p. 64.
6 Pinna, 2008 pp. 64-5, si veda in particolare la bibliogra-
a ivi indicata alle note 287 e 292.
avvicinati alla nuova religione e avevano provveduto
alla cura dei corpi dei due martiri; non sembra plau-
sibile parlare di comunità organizzate, ma più proba-
bilmente si trattava di nuclei di simpatizzanti.7.
Sulla base di quanto esposto, appare dunque ve-
rosimile accogliere l’ipotesi secondo cui, nell’ottica
dell’esilio riferito ai condannati cristiani, l’istituto
penale della damnatio ad metalla è stato spesso mes-
so in relazione con la veicolazione e la diusione del
cristianesimo: quindi, denire le modalità secondo
cui i condannati scontavano la pena, e in particolare
i luoghi dove essi potevano essere destinati, potrebbe
contribuire ad ampliare le ipotesi di ricerca e orire
ulteriori spunti di riessione8.
Il tema della damnatio ad metalla è stato varia-
mente trattato in relazione ai diversi aspetti che lo
caratterizzano, vedendo talvolta privilegiati i termini
della questione più propriamente giuridici, legati al
diritto minerario e al diritto penale nell’antichità, in
altri casi quelli più assimilabili alla sfera religiosa, eco-
nomica, sociale e demograca9.
L’istituto della damnatio ad metalla si denisce
nell’ambito del diritto criminale romano come siste-
ma repressivo volto a punire comportamenti crimi-
nosi e si concretizzava nella condanna ai lavori forza-
ti; tale castigo implicava per il condannato modalità
diverse di espiazione a seconda che l’esecuzione ve-
nisse resa maggiormente gravosa dall’aizione delle
catene; la medesima punizione infatti risultava essere
meno pesante se prevedeva lo svolgimento di lavori,
sempre legati all’attività estrattiva, ma in sostanza se-
7 Zucca, 2002b p. 125; Spanu, 2005 p. 456; Pinna, 2008
p. 65.
8 In riferimento all’istituto della damnatio ad metalla le-
gato alla diusione del cristianesimo e in particolare alla depor-
tazione in Sardegna, si vedano fra gli altri: Bovini, 1942 p. 37;
Bellucci, 1958 pp. 125-155; Meloni, 1975 pp. 350-55; Ciomei,
1993 pp. 15-18; Spaccapelo, 1995 pp. 63-81; Pais, 1999 p. 32;
Turtas, 1999 pp. 31-34; Dal Covolo, 2000 p. 43; Piras, Sanna.,
2001 p. 56; Polastri, 2001 p. 44; Turtas, 2002 pp. 129-132; Zuc-
ca, 2002a pp. 113-117; Zucca, 2002b pp. 119-125; Corti, 2004
p. 49; Spanu, 2005 pp. 455-7; Martorelli, 2008 p. 15 e p. 55;
Pinna, 2008 p. 63.
9 In generale, riguardo ai diversi aspetti relativi al
tema della damnatio ad metalla, si vedano i testi di segui-
to citati e la bibliograa in essi contenuta: Allard, 1914
p. 351; Leclercq, 1924 pp. 467-475; Leclercq, 1933 pp.
1213-1225; Brasiello, 1937 pp. 373-385; Riciotti, 1953
pp. 98-100; Bellucci, 1958 p. 44; De Martino, 1979 p.
317; Lauer, 1979 pp. 99-100; Testini, 1980 p. 77; Negri,
1985; Sordi, 1987 p. 45; Gnoli, 1988 p. 125; Santalucia,
1992 p. 230; Lossandro, 1995 p. 276; Del Bufalo, 2002 p.
198; Salerno, 2003; De Giovanni, 2007 p. 290.
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La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?
condari, e di conseguenza meno duri, meno pesanti e
meno dicoltosi per il condannato10.
L’istituzione della poena metalli si fa generalmente
risalire all’età del Principato11. Le ricerche, basate su
un’attenta analisi delle fonti, vedono citati in partico-
lare Svetonio12, Tertulliano13 e Tacito14, autori crono-
logicamente ascrivibili ai primi due secoli dell’Impe-
ro, nelle cui opere, si tratta della damnatio ad metalla
come mezzo di repressione criminale, già consolidato
nella pratica. Di recente è stato proposto di antici-
parne la nascita al tempo di Tarquinio il Superbo,
mettendola in relazione ai programmi edilizi di vasta
portata di quel periodo, caratterizzati, fra l’altro, dalla
concentrazione di ampia forza lavoro nelle mani del
re, mediante l’istituzione di munia, ovvero di presta-
zioni d’opera gratuite, e di condanne ad metalla (Ci-
fani, 2008 p. 236 e p. 328).
Sulle modalità che hanno portato alla commina-
zione della pena nell’ambito della cognitio extra ordi-
nem di stampo giuridico romano, non vi è univocità
di interpretazioni; infatti, mentre da una parte si è
propensi a leggervi una genesi inscindibilmente lega-
ta al consolidarsi dell’intromissione dell’imperatore
sulla gestione delle miniere, soprattutto quelle dei
territori provinciali; d’altra parte si ipotizza che possa
trattarsi di una consuetudine recepita da altre regioni
geograche del bacino mediterraneo, così come risul-
terebbe dalla lettura di alcune fonti greche datate dai
secc. V-IV a.C., (Demetrio Falereo, Senofonte, Tuci-
dide) no al II a.C (Posidonio), che fanno riferimen-
to ai condannati ai lavori forzati15.
Fra i comportamenti criminosi da punirsi con la
pena dei lavori forzati (metalla) erano ricompresi an-
che quelli che apparivano in grado di produrre allar-
10 Brasiello, 1937 pp. 373-385; Santalucia, 1998 pp. 250-
252; Salerno, 2003 p. 4.
11 Salerno, 2003 pp. 36-37, in cui si fa riferimento anche
agli studi precedenti.
12 Multos honesti ordinis deformatos prius stigma-
tum notis ad metalla et munitiones viarum aut ad bestias
condemnavit (S. Cal. 27, 3).
13 … aurum et argentum, princeps materiae cultus sae-
cularis, adsint necesse est. Ude sunt, terra scilicet, plane glorio-
sior, quoniam in maledictorum metallorum feralibus ocinis
poenali opere deplorata nomen terrae in igni reliquit atque
exinde de tormentis in ornamenta, de suppliciis in delicias, de
ignominiis in honores metalli refuga mutatur... (T. cult.
fem. 1, 5, 1).
14 neque enim arva nobis aut metalla aut portus
sunt, quibus exercendis reservemur. virtus porro ac ferocia su-
biectorum ingrata imperantibus... (T. Agr. 31, 2).
15 Brasiello, 1937 p. 375; Salerno, 2003 pp. 37-39.
me sociale e turbare l’ordine pubblico. Secondo alcu-
ni, la professione di fede cristiana rientrava fra questi;
essa sarebbe dunque da considerarsi alla stregua del
crimen maiestatis, così come risulta documentato dal-
lo scambio epistolare fra Plinio e Traiano (P. epist.
10, 97, 98) e così punita (Salerno, 2003 pp. 72-73).
Altri posticipano la comminazione di questa pena
nei confronti dei cristiani, basandosi sulla lettura di
un documento conservatoci da Eusebio di Cesarea; si
tratta di una lettera scritta da Dionigi vescovo di Co-
rinto in cui egli si congratulava col pontece romano
Sotere e con la sua chiesa perchè si era da sempre di-
stinta nell’aiutare le comunità cristiane più povere e
nell’alleviare la soerenza dei fratelli condannati alle
miniere. La lettera consentirebbe di ipotizzare appun-
to che si deve forse all’imperatore Marco Aurelio, sot-
to il cui regno vissero Dionigi e Sotere, l’”invenzione”
di questo tipo di punizione contro i Cristiani16.
La letteratura cristiana antica è ricca di testimo-
nianze relative al sacricio dei tanti seguaci della nuo-
va fede che venivano condannati ad metalla; vengono
narrati i patimenti che essi erano costretti a subire in
nome della loro religione, le soerenze che erano loro
initte e lo stato di dura precarietà a cui erano sotto-
posti17. La condanna veniva talvolta espiata lontano
dal paese di origine, anche qualora fossero in esso
presenti dei luoghi dove scontare la pena, così che la
punizione initta fosse ulteriormente aggravata, per-
chè comportava un allontanamento dalla patria e di
conseguenza vi si aggiungeva un implicito esilio18.
Già la letteratura ottocentesca non lascia dubbi in
riferimento al fatto che suddetto esilio potesse avere
come destinazione sia le miniere che le cave e che con
la locuzione damnare ad metalla venissero ricomprese
entrambe; si legge, infatti, nel 1822 che il termine
“metallo è il nome generico con cui venivano rag-
gruppati tutti i materiali che si estraevano dalla terra,
fra cui vengono menzionati l’oro, l’argento, il ferro, la
sabbia e le pietre; lo stesso termine “prendevasi ezian-
do per la miniera o la cava da cui traevasi taluna di
queste materie” (Noel, 1822 p. 584).
A metà circa dello stesso secolo, in un trattato sul-
le pietre antiche si legge che per condanna ad metalla
si intende l’attività di scavo delle miniere “o fossero
esse di metalli propriamente detti o dello zolfo o delle
saline o delle pietre”; in relazione alla condanna si fa
16 Leclercq, 1924 p. 467; Turtas, 1999 p. 34.
17 T. apol. 27, 7; 44.3; C. ep. 76, 2, 3-4; E.
C. hist. eccl. VIII, 12, 10.
18 E. C. hist. eccl. 8, 13, 4; E. C. de martyr.
palest. 5, 2, 7, 2-4; 8, 13,11, 6; C. ep. 78.
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Stefania Dore
riferimento a notizie tratte dalla letteratura cristiana
antica, in cui vi è menzione di “uomini cristiani con-
dannati a segare i marmi” o ancora impiegati nelle
miniere di pordo (Corsi, 1845 p. 27).
Successivamente, G. B. De Rossi trattava dell’ar-
gomento, inquadrandolo nell’ambito del diritto
romano come pena capitale, specicando che nel
linguaggio “gius criminale e penale” il termine me-
tallum indicava senza alcuna dierenza le cave sia di
pietre che quelle di metalli, sia “di qualsivoglia altra
specie di minerali”; l’unica discriminante nell’ambito
dell’istituto in oggetto era quella che derivava dal di-
verso tipo di catene initte ai condannati: più pesanti
per i condannati in metallum che per quelli in opus
metalli. Dalla pena ad metalla erano escluse le perso-
ne “di grado onorato”, fatta eccezione per i professo-
ri della fede cristiana, che anche di “condizione non
spregiatain quanto cristiani erano colpevoli puniti
con la pena capitale (De Rossi, 1868 p. 17).
Successivamente, come anticipato, le trattazioni
sull’argomento spaziano entro ambiti assai vari (Cfr.
nota 1): un interessante approfondimento del tema
deriva dall’analisi del signicato della locuzione dam-
natio ad metalla, a partire proprio dall’evoluzione del
termine metallum, così come risulta dalle fonti anti-
che19.
L’etimo latino metallum sembra comparire nell’ac-
cezione di miniera per la prima volta in Lucrezio (I
a.C.) in un passo del De Rerum Natura, in cui lo
stesso autore descrive lo stato di quanti vi lavorava-
no: ... Quidve mali t ut exalent aurata metalla / quas
hominum reddunt facies qualisque colores ! (L. 6,
811 e ss.). Le fonti romane, che non mostrano di co-
noscerne l’etimologia, concordano tuttavia nel farlo
derivare dal greco metallon.
Nel I sec.d.C., Plinio il vecchio nella Naturalis
Historia, proponeva per il termine metallum, una
ipotetica derivazione dal greco: metà (prep.) + allon
(aggettivo). Traducendo dunque con “dove c’e’ un -
lone, poco lontano se ne trova un altro”, gli attribuiva
la stessa accezione della parola latina vena (P. nat.
33, 6, 96).
Isidoro di Siviglia (VI-VII d.C) proponeva invece
un’etimologia legata al verbo μεταλλάω e si limitava
a ricordare l’origine greca della parola: metallum dic-
tum graece παρà τόν µέταλλαν (I. orig. 16, 17).
La denizione, desunta dalle fonti letterarie, che
ne viene data nel esaurus linguae latinae (TLL s.v.
19 AA.VV., 1965 p. 233; Piangiani, 1993 pp. 848-9; Saler-
no, 2003 pp. 26-32.
metallum) è “qualsiasi materiale solido che si estrae
dalla terra, sia esso prezioso o no.
Virgilio indicava con il termine metallum sia l’oro
che l’argento oppure, sempre nell’Eneide, individua-
va con lo stesso termine anche il piombo: …uit aes
rivis aurique metallum vulnicusque chalybs vasta for-
nace liquescit …(V. Aen. 8, 445 ss.).
Stazio con il medesimo termine faceva riferimento
al marmo: ...Huius ianua prosperumque limen arcus,
belligeris ducis tropaeis et totis Ligurum nitens metallis,
quantus nubila qui coronat imbri ...(S. silv. 4, 3,
98).
Potremo citare ancora Plinio il Vecchio che con il
termine metallum indica la creta (P. nat. 18.11.29)
oppure ancora Apuleio che indica lo zolfo (A. met
9, 24).
Nel esaurus, si legge ancora che il termine me-
tallum deniva, inoltre più propriamente, il «luogo
in cui i minerali vengono estratti dal suolo» e talvolta,
include in tal senso non solo il giacimento metallifero
(ferro argento, etc), ma anche le cave di pietra, quelle
di sabbia e di creta, che, negli scritti degli autori lati-
ni, hanno anche i nomi specici, di «glina», «lapidi-
cina», «harenaria», «argentifodina», «ferrarea» (TLL
s.v. metallum).
Possiamo cogliere l’uso, in senso lato, di metalla
per indicare i giacimenti minerari con la stessa acce-
zione che ha il termine fodina (= luogo dove si scava-
no i minerali, cava, miniera), dalla lettura di un passo
di Ulpiano contenuto nel Digesto. Nel testo, infatti,
il giurista, a proposito del legato di usufrutto cita una
prima volta, nella loro specicità, le lapidicinae (=
cave di pietra), le cretifodinae (= miniere di creta) e le
harenae (= sabbie), e successivamente le comprende
unitariamente nel termine metalla: ... Sed si lapidici-
nas habeat et lapidem caedere velit, vel cretifodinas ha-
beat vel harenas ... Sed si haec metalla ... sint inventa…
(V. dig 7, 1, 9, 2-3).
Il termine metallum compare inne nelle fonti
nell’accezione di “pena del lavoro forzato” oppure di
“luogo di pena”, si pensi a Plinio il giovane: … Reci-
tata est sententia Veri Pauli proconsulis, qua probaba-
tur Archippus crimine falsi damnatus in metallum …
(P. epist. 10, 66), a Svetonio: multos honesti
ordinis ... ad metalla ... Condamnavit (S. Cal.
27.3), a Ulpiano: … Si quis ex metallis Caesarianis au-
rum argentumve furatus fuerit, ex edicto divi Pii exilio
vel metallo, prout dignitas personae, punitur (V.
dig. 48, 13, 8, 1) o ancora a Isidoro: ... Metallum est
ubi exules deportantur ad eruendam venam marmora-
que secanda in crustis ... (I. Orig. 5, 27, 31).
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La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?
Ancora nel sec. V le disposizioni del Codice Te-
odosiano riguardanti i “metallari”, (così venivano
denominati i lavoratori addetti alle miniere indipen-
dentemente dal motivo per cui si trovavano in me-
tallis, anche se più comunemente per scontare una
condanna), regolano l’attività sia delle miniere che
delle cave (Lossandro, 1995 pp. 274-5).
Nelle disposizioni di Giustiniano, leggiamo inne
a proposito dei condannati alle miniere che : “(…)
sogliono anche condannarsi alle miniere di calce e di
zolfo. ma queste pene sono contenute in quella della
miniera, vale a dire non costituiscono un genere spe-
ciale di pena (Pothier, 1833 p. 630).
Attraverso l’esame dei testi letterari antichi è pos-
sibile dunque delineare una molteplice valenza del
termine metallum: dal primitivo signicato di mate-
riale solido, che si estrae dalla terra, passa infatti ad
indicare il luogo di estrazione (quindi la miniera o
cava) e inne, indica in senso lato la pena del lavoro
forzato, traslando il signicato dal materiale estratto
o cavato, al luogo da cui si estrae o cava, no a deni-
re il lavoro forzato come pena da scontare.
La condanna ai metalli “consisteva nella condanna
a lavorare in miniera, senza distinguere sulla base del
materiale che dal giacimento o dalla cava si estraeva,
particolare questo, che poteva, come è ovvio, incidere
esclusivamente sulla qualità delle condizioni del lavo-
ro” (Salerno, 2003 p. 48).
Al lavoro nelle miniere e nelle cave erano dunque
destinati gli schiavi e i condamnati ad metalla, poena
proxima morti, initta nel periodo delle persecuzioni
a tanti cristiani, che lavoravano in condizioni disu-
mane (Marchetti, 2007 p. 183).
Appare dunque plausibile sulla base di quanto
n qui esposto, accogliere l’ipotesi che in relazione
alla Sardegna vede tra le possibili mete dove sconta-
re la condanna ad metalla, oltre alle zone minierarie
del Sulcis Iglesiente, anche le cave ubicate nel Nord
dell’isola, legate all’estrazione del granito (Pinna,
2008 pp. 63-64).
G. B. De Rossi, a proposito dei condannati ad
metalla sotto l’Impero di Valeriano (253-260 d. C),
scriveva: “la condanna ad metalla era sempre la stessa
qualunque fosse il prodotto della miniera nella quale
lavoravano i metallici. Ed è certo che nella Numidia
furono le cave del marmo numidico e perciò se in
quella regione alcuni confessori furono inviati a cer-
care oro e argento (nelle miniere Siguensi) altri furo-
no deportati ai marmi”(De Rossi, 1868 p. 19).
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Stefania Dore
Localizzazione possibili mete dove i damnati ad meta lla in Sardegna avrebbero potuto scontare la pena. Rielaborazione
da L.CARMIGNANI (1996) CARTA GEOLOGICA DELLA SARDEGNA © CARTOGRAFIA UFFICIALE DEL
SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE - Regione Autonoma della Sardegna.
Localizzazione possibili mete dove i damnati ad metalla in Sardegna avrebbero potuto scontare la pena.
Rielaborazione da L.CARMIGNANI (1996) CARTA GEOLOGICA DELLA SARDEGNA © CARTOGRAFIA UFFICIALE
DEL SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE - Regione Autonoma della Sardegna.
Article
Kara zesłania na przymusową pracę do kopalni (damnatio ad metalla) stanowiła jedną z podstawowych sankcji karnych wymierzanych osobom z niższych warstw społecznych oraz niewolnikom przez cały okres trwania cesarstwa rzymskiego. Analiza źródeł prawnych ukazuje, że była ona wymierzana w przypadku przestępstw średnio ciężkich na równi z zesłaniem do szkół gladiatorskich, z którym to dzieliła wiele cech wspólnych, w tym przede wszystkim popadnięcie w niewolę skazanego. Była to kara najbliższa karze śmierci ze względu na warunki panujące w kopalniach, gdzie osadzeni cierpieli najróżniejsze dolegliwości i dodatkowe tortury podczas wykonywania nieludzkiej pracy. Istniały również łagodniejsze stopnie tej kary, które nie powodowały zmiany statusu na niewolny, w szczególności gdy orzekano je jedynie na pewien okres. O jej powszechnym stosowaniu decydowały nie tylko czynniki ekonomiczne czy społeczne, lecz także ideologiczne, związane z założeniami prowadzonej polityki karnej oraz pojmowaniem sprawiedliwości przez ówczesnych Rzymian.
Article
Full-text available
El Derecho romano durante el Bajo Imperio, compilado en buena medida en el Codex Theodosianus, contempló numerosas sanciones que implicaban la utilización de este metal pesado de fácil fundición. Entre las mismas, destacarían especialmente los azotes con flagelos que incluían bolas de plomo y la ingesta de plomo fundido. El objetivo esencial del presente artículo reside en la indagación sobre los procedimientos, las causas de las condenas y la naturaleza de los condenados, sin perder de vista el marco histórico que determina toda esta documentación de carácter jurídico. Asimismo, se persigue una explicación congruente sobre las consecuencias que podrían generar este tipo de torturas y ejecuciones, haciendo hincapié en su condición disuasoria. Abstract Roman Law in the Late Empire, compiled to a large extent in the Codex Theodosianus, contemplated numerous sanctions that involved the use of this easily melted heavy metal. Among them, the scourging with lead whips and the intake of molten lead would especially stand out. The essential objective of this article will be the investigation about the procedures, the causes of the convictions and the nature of the condemned, without losing sight of the historical framework that determines all this legal documentation. Likewise, a consistent explanation is sought about the consequences that this type of torture and executions could generate, emphasizing its dissuasive condition.
Le condizioni di lavoro degli schiavi minatori
  • S Lauffer
Lauffer, S. 1979. Le condizioni di lavoro degli schiavi minatori, in AA.VV., Schiavitù antica e moderna (a cura di L. Sichirollo), pp. 95-108. Napoli: Guida editori.
Dei cristiani condannati alle cave dei marmi nei secoli delle persecuzioni e della cura che ebbe di loro la chiesa romana
  • De Rossi
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L'era dei martiri: il cristianesimo da Diocleziano a Costantino
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  • Taponecco
Vincelli e G. Taponecco. Roma: Città Nuova ed. 2007.
La repressione penale in diritto romano Architettura romana arcaica: edilizia società tra monarchia e repubblica
  • U Jovene Brasiello
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