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Abstract

Nel presente lavoro l’autore analizza gli studi di Antonio Pigliaru dell’ordinamento barbaricino, l’attenzione si sofferma, in particolare, sull’istituto della vendetta. Pigliaru utilizza il metodo dell’intervista per indagare il fenomeno della vendetta, arrivando alla conclusione che la vendetta in quell’ordinamento è un istituto. In this paper, the author analyses Antonio Pigliaru’s studies about ordinamento barbaricino, with particular attention being paid to the institute of revenge. Pigliaru uses the interview method to investigate the phenomenon of vengeance, concluding that vengeance is an institute. Articolo su Filodiritto 14 aprile 2017
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Filodiritto (Filodiritto.com) " un marchio di InFOROmatica S.r.l
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L’ordinamento barbaricino
14 aprile 2017
Livio Perra
Indice
1. Introduzione
2. L’ordinamento barbaricino non è assimilabile agli ordinamenti delle societas sceleris
3. La genesi
4. La figura di riferimento e il fine
5. I rapporti con l’ordinamento statale
6. La funzione della vendetta
7. Conclusioni
Abstract
Nel presente lavoro l’autore analizza gli studi di Antonio Pigliaru dell’ordinamento barbaricino, l’attenzione
si sofferma, in particolare, sull’istituto della vendetta. Pigliaru utilizza il metodo dell’intervista per indagare il
fenomeno della vendetta, arrivando alla conclusione che la vendetta in quell’ordinamento è un istituto.
In this paper, the author analyses Antonio Pigliaru’s studies about ordinamento barbaricino, with particular
attention being paid to the institute of revenge. Pigliaru uses the interview method to investigate the
phenomenon of vengeance, concluding that vengeance is an institute.
1. Introduzione
Il diritto osservato da Pigliaru non è un diritto scritto, ma egli lo ricostruisce codificando ex post ventitré
articoli. Nella sua opera La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico si inserisce nel dibattito sulla
pluralità degli ordinamenti giuridici [2002: 191].
La pratica della vendetta, secondo Pigliaru [2002: 193], non è solo una componente del fenomeno del
banditismo sardo, in quest’ultimo trova solo gli sviluppi e le derive più cruente: “la pratica della vendetta
costituisce uno dei temi fondamentali di un fenomeno sociale complesso come il banditismo sardo per quel
che riguarda l’aspetto più drammatico e culminante del fenomeno medesimo, nel senso che tra le cause più
rilevanti del fenomeno che va sotto il nome di banditismo sardo la vendetta costituisce una delle più rilevanti,
soprattutto dal punto di vista dell’intensità delle situazioni che pone in essere. Intensità, non frequenza,
qualità dove non quantità”.
2. L’ordinamento barbaricino non è assimilabile agli ordinamenti delle societas sceleris
Una volta osservato che la pratica della vendetta non è esclusiva del banditismo, Pigliaru dimostra come
l’ordinamento barbaricino non ha nulla a che vedere con gli ordinamenti delle societas sceleris
(ordinamenti delle società criminali).
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
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A questo punto bisogna analizzare i seguenti criteri, cogliendo le differenze, per chiarire la non identità del
diritto brabaricino con quello di una organizzazione criminale:
la genesi;
la figura di riferimento e il fine;
i rapporti con l’ordinamento statale;
la funzione della vendetta.
3. La genesi
La genesi dell’ordinamento barbaricino è completamente differente da quella di un ordinamento criminale.
La vendetta nell’ordinamento barbaricino ha un’origine consuetudinaria. La genesi degli ordinamenti
delle società criminali ha una “matrice contrattuale”. Pigliaru [2002: 196] afferma che “la società dei
ladroni, come fatto e come ordinamento, c’è in quanto ogni singolo s’impegna esso per un atto di volontà
individuale, e solo in virtù di un esplicito atto di volontà individuale. C’è il ladrone e la sua volontà
determinata ad agire con altri ladroni in una determinata disciplina; la società dei ladroni nasce come una
società particolare (cioè a fini particolari e determinati) e l’ordinamento di tale società nasce come
l’ordinamento di ogni società particolare, a fine determinato”. Egli scrive su questo punto: “nella società dei
ladroni l’ordinamento giuridico ha un’origine contrattuale assolutamente esplicita, giacché di fatto nasce
come un accordo tra due o più parti per regolare il comportamento proprio delle singole parti sia nei rapporti
reciproci sia di fronte al gruppo costituito in vista di una determinata attività comune per il conseguimento di
un fine comune” [Pigliaru, 2002: 196].
4. La figura di riferimento e il fine
La figura di riferimento nell’ordinamento barbaricino, cioè la figura centrale, è l’uomo. L’articolo 1 del
Codice della vendetta barbaricina pone l’accento sull’uomo e il dovere della vendetta: “l’offesa deve essere
vendicata. Non è uomo d’onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il
complesso della sua vita prova della sua virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale”. Pigliaru [2002:
197] osserva che l’uomo barbaricino “è un uomo a cui non è fatto altro dovere che quello di essere uomo” ed
aggiunge: “l’uomo negli stessi termini in cui l’uomo è pensato nell’ordinamento giuridico in quanto semplice
ordine umano”. Nell’ordinamento di una società criminale la figura di riferimento è quella del criminale o
utilizzando le parole di Pigliaru [2002: 197]: “la differenza essenziale tra le norme che pongono la vendetta
nel sistema della società criminale e le norme che regolano la vendetta nella società barbaricina, è proprio nel
fatto che quelle presuppongono il ladrone”.
Diversità si ha, inoltre, nel fine: l’ordinamento barbaricino nasce per il fine di regolare la vita della
società, mentre quello criminale sorge con il fine del delinquere, di portare cioè a compimento determinati
fini propri della società criminale.
5. I rapporti con l’ordinamento statale
Quando si parla dei rapporti tra ordinamento criminale o di una società di ladroni ed i rapporti con
l’ordinamento statale si tende a definirlo un ordinamento parassitario, cioè gli individui di questa società
utilizzano le norme dello Stato per i propri fini: ad esempio a seguito di una rapina essi utilizzeranno il denaro
e porranno in essere a tal fine anche alcuni contratti, quindi si poggeranno sulle norme che istituiscono il
denaro e le norme che disciplinano le fattispecie contrattuali che all’occorrenza saranno utili ai propri fini.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
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L’ordinamento barbaricino, invece, è un ordinamento del tutto autonomo, cioè esso può esistere anche
indipendentemente dall’esistenza di un diritto statale. Alcuni problemi si pongono sulla visione degli stessi
fenomeni da parte dell’ordinamento barbaricino e da parte dell’ordinamento italiano. La vendetta è per
l’ordinamento barbaricino un atto doveroso, mentre spesso nell’ordinamento italiano potrebbe scontrarsi con
il diritto penale e integrare fattispecie delittuose, ipotesi di reato.
6. La funzione della vendetta
La funzione della vendetta in un ordinamento criminale è diversa, secondo Pigliaru [2002: 195]: “le norme
istitutive della pratica della vendetta all’interno dell’organizzazione criminale seppure ripetono, in sé
medesime considerate, uno specifico principio di tutela nel senso ampio del termine, e paiono, al positivo,
suggerire l’ipotesi che esse siano pensate per stimolare una più sicura e certa solidarietà tra i singoli membri e
la società di cui fanno parte”. Egli scrive inoltre: “ in realtà sono norme che postulano una fedeltà al fine del
patto (che è il diritto) per cui possono non essere non conosciute che in questa loro essenziale funzione”.
Nell’ordinamento barbaricino, la pratica della vendetta ricopre una funzione diversa, essa ha la funzione di
riequilibrare una situazione preesistente, la quiete della vita sociale che è stata violata, intaccata,
scalfita. Essa contribuisce al mantenimento di un certo ordine delle cose.
7. Conclusioni
L’ordinamento barbaricino esaminato da Pigliaru non coincide, dunque, assolutamente con
l’ordinamento di una società criminale, ma è l’ordinamento di una comunità, oggetto dello studio di
Pigliaru, come egli stesso afferma [2002: 196] “questa comunità è semplicemente una comunità di vita,
una comunità storica, nel senso che il suo sistema di vita (il suo costume, la sua cultura o, se si vuole, la
sua non-cultura) sono il suo stesso processo storico, la sua stessa vita: una struttura e, in qualche misura,
un sistema”.
Bibliografia
Bottiglioni, Gino, 1925. Vita sarda. Note di folklore, canti e leggende, Milano: Luigi Trevisini.
Pigliaru, Antonio, 1959. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano: Giuffrè.
Pigliaru, Antonio, 2000. Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, Nuoro: Il Maestrale.
Pigliaru, Antonio, 2002. La vendetta barbaricina. In: Amedeo G. Conte, Paolo di Lucia, Luigi Ferrajoli e
Mario Jori (eds.), Filosofia del diritto, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2002.
Pinna, Gonario, 2003. Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d’un penalista sardo. Nuoro: Ilisso.
Articolo pubblicato in: Diritto penale, Filosofia e sociologia del diritto
TAG: codice della vendetta barbaricina, vendetta
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la pratica della vendetta ricopre una funzione diversa, essa ha la funzione di riequilibrare una situazione preesistente, la quiete della vita sociale che è stata violata, intaccata, scalfita. Essa contribuisce al mantenimento di un certo ordine delle cose
  • Nell'ordinamento Barbaricino
Nell'ordinamento barbaricino, la pratica della vendetta ricopre una funzione diversa, essa ha la funzione di riequilibrare una situazione preesistente, la quiete della vita sociale che è stata violata, intaccata, scalfita. Essa contribuisce al mantenimento di un certo ordine delle cose.
questa comunità è semplicemente una comunità di vita, una comunità storica, nel senso che il suo sistema di vita (il suo costume, la sua cultura o, se si vuole, la sua non-cultura) sono il suo stesso processo storico, la sua stessa vita: una struttura e
  • L'ordinamento Barbaricino Esaminato Da Pigliaru Non Coincide
  • Di Pigliaru
L'ordinamento barbaricino esaminato da Pigliaru non coincide, dunque, assolutamente con l'ordinamento di una società criminale, ma è l'ordinamento di una comunità, oggetto dello studio di Pigliaru, come egli stesso afferma [2002: 196] "questa comunità è semplicemente una comunità di vita, una comunità storica, nel senso che il suo sistema di vita (il suo costume, la sua cultura o, se si vuole, la sua non-cultura) sono il suo stesso processo storico, la sua stessa vita: una struttura e, in qualche misura, un sistema".
Vita sarda. Note di folklore
  • Bibliografia Bottiglioni
Bibliografia Bottiglioni, Gino, 1925. Vita sarda. Note di folklore, canti e leggende, Milano: Luigi Trevisini.
La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico
  • Antonio Pigliaru
Pigliaru, Antonio, 1959. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano: Giuffrè.
Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina
  • Antonio Pigliaru
Pigliaru, Antonio, 2000. Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, Nuoro: Il Maestrale.
La vendetta barbaricina
  • Antonio Pigliaru
Pigliaru, Antonio, 2002. La vendetta barbaricina. In: Amedeo G. Conte, Paolo di Lucia, Luigi Ferrajoli e Mario Jori (eds.), Filosofia del diritto, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2002.
Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d'un penalista sardo
  • Gonario Pinna
Pinna, Gonario, 2003. Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d'un penalista sardo. Nuoro: Ilisso. Articolo pubblicato in: Diritto penale, Filosofia e sociologia del diritto TAG: codice della vendetta barbaricina, vendetta